Il Tribunale respinge (di nuovo) provvedimenti Cotral

Altra sentenza in favore di un dipendente Cotral, trasferito, sospeso e demansionato per aver “salvato” un bus dalle fiamme. SULCT: “L’Azienda va fermata”

La Cotral lo aveva sospeso «dal soldo e dal servizio con decorrenza immediata», retrocesso e comminato, infine, la «sanzione accessoria del trasloco punitivo presso l’impianto di Cerveteri». Ma la Terza sezione Lavoro del Tribunale di Roma, presieduta dal Giudice Anna Baroncini, ha dichiarato illegittime le «sanzioni a lui applicate» e rigettato il ricorso dell’Azienda regionale.

A pochi giorni dall’ordinanza cautelativa del Tribunale di Rieti, che ha annullato l’incredibile trasferimento emesso nei confronti di un dipendente fruitore della Legge 104, in quanto «affetto da grave deficit cognitivo», sui vertici della Cotral piomba una nuova tegola. E sempre grazie all’Ufficio vertenziale della Segreteria Regionale del SULCT, coadiuvato, nel caso specifico, dall’avvocato Domenico Marrazzo.

Protagonista di questa nuova vicenda, dal sapore amaro, un conducente assegnato presso il deposito di Manziana. Che aveva avuto un problema, durante lo svolgimento di una corsa sulla direttrice Roma-Viterbo. All’Azienda e al Magistrato ha riferito di aver percepito un forte odore di fumo, ma «solo dopo la discesa dell’ultimo passeggero». Da qui la scelta – saggia – di rientrare al deposito di Cerveteri, che era nelle vicinanze, per «evitare intralcio al traffico e poter causare incidenti o altro, anche per consentire un intervento in soccorso più completo».

Di fatto, aveva evitato la propagazione delle fiamme e la conseguente distruzione completa del bus, così come capitato in svariate occasione. Ma invece dell’encomio – meritato – quel dipendente si era visto recapitare un corposo rapporto disciplinare. La Cotral gli contestava di non aver arrestato «immediatamente il mezzo in evidente stato di avaria» e di aver effettuato la corsa «nonostante avesse un tubo dell’aria rotto e le ruote posteriori frenate, fermandosi solamente al deposito di Cerveteri, quando ormai aveva le ruote completamente fumanti, tali da richiedere l’intervento per il raffreddamento con acqua di un operaio, di un addetto della ditta Cometa e dell’addetto all’esercizio di turno». «Pertanto Ella», incalzavano da via Alimena, «ha dimostrato notevole negligenza e trascuratezza nell’esercizio delle Sue mansioni, tale da causare grave danno al bene aziendale e tale da pregiudicare la sicurezza dell’esercizio». E ancora: «Ella, dopo aver ricevuto in sostituzione il bus XXXX, proseguiva il turno, rientrando al deposito di Manziana, con evidenti segni di guasti al motore, omettendo di segnalarli sul modello 36/C».

Pesanti le ripercussioni, dalla sospensione del servizio alla retrocessione parametrale dal 140 (Operatore di Esercizio) al 129 (Collaboratore di Esercizio), «con proroga per l’aumento di stipendio della durata di sei mesi e della sanzione accessoria del trasloco punitivo presso l’impianto di Cerveteri». Un inferno, dove a nulla sono valse le giustificazioni del diretto interessato.

Di tutt’altro avviso emessa lo scorso gennaio dalla Giudice Baroncini, Presidente della Terza Sezione Lavoro del Tribunale di Roma. La quale, considerate, soprattutto, le dichiarazioni dei teste – «non si può sapere da quando il problema fosse insorto, né se ne fosse immediatamente percepibile la gravità. Se il problema è grave il mezzo si ferma da solo, ma se il malfunzionamento viene percepito nelle vicinanze di un deposito e il mezzo ancora procede, il ricovero nel deposito è corretto» – è giunta a una sola conclusione per la Cotral spiazzante. «Non si vede allora», si legge nella sentenza, «su quali presupposti il ricorrente [l’autista ndr] possa essere accusato di una negligenza a tal punto grave da giustificare l’irrogazione di sanzioni così pesanti. Analoghe considerazioni valgono in merito al secondo addebito, relativo al guasto del bus sostitutivo assegnatogli per ultimare il turno di servizio». «Viene anzi da domandarsi», ha rincarato, «se il reale problema non sia lo stato di conservazione e manutenzione dei mezzi, atteso che, in difetto di prova di reclami dei passeggeri avverso il conducente per guida “pericolosa”, risulta quanto meno sospetto che in un unico turno di lavoro, e dunque nell’arco di pochissime ore dall’uscita dal deposito, ben due vetture abbiano fatto registrare gravi guasti meccanici». Inciso che da solo apre uno scenario ben più preoccupante. «La mancata compilazione del modello 36/C, peraltro ammessa dal lavoratore, mancanza che tuttavia trova verosimile giustificazione, quanto meno parziale, nello stress lavorativo della particolare giornata e che avrebbe al più potuto legittimare l’adozione di una sanzione minima, quale il rimprovero scritto o la censura». Pertanto, il Giudice ha «rigettato il ricorso di Cotral spa e, in parziale accoglimento della domanda, dichiara l’illegittimità delle sanzioni a lui applicate e ne ordina la reintegrazione nella precedente qualifica e mansione presso l’impianto di Manziana».

«La strategia della tensione messa in atto dai vertici di Cotral», sottolinea la Segreteria SULCT, «viene sistematicamente smontata nella Aule di tribunale. La perseveranza di questa Segreteria, coi propri legali, sta avendo i frutti sperati. Deve cessare questo modo di colpire i lavoratori, minati da trasferimenti coatti, retrocessioni e risarcimenti danni richieste dall’Azienda, che sta spendendo fior di risorse in spese legali».