Il Tribunale dà ragione al SULCT, la Cotral non poteva trasferire il Lavoratore affetto da grave handicap. Una sentenza che fa giurisprudenza
Il Tribunale di Rieti – Sezione Lavoro sospende, con l’ordinanza cautelativa pronunciata l’11 gennaio scorso, il trasferimento che la Cotral SpA ha imposto a un dipendente affetto da grave handicap e fruitore della Legge 104, assistito dallo studio legale Giangolini-Rossi convenzionato col SULCT Lazio. Secondo il Giudice Valentina Cacace, la decisione presa dall’Azienda nei suoi confronti incide «in modo pregiudizievole e potenzialmente irreparabile sulla salute e sulle condizioni di vita» nonché «è stata assunta senza il suo consenso», in violazione della Legge 104/92. Vicenda che aveva sollevato un vespaio di polemiche.
Da Rieti era stato catapultato a Roma, con effetto immediato, circa 220 Km da compiere ogni giorno, davvero troppi: «è immaginabile che un soggetto con grave deficit cognitivo», recita il ricorso presentato dall’avvocato Francesca Rossi, «possa raggiungere con i mezzi pubblici, non potendo con auto privata tale distanza. La richiesta del datore di lavoro mette a rischio la sicurezza del Lavoratore». Ancora, «si contesta infine che nella lettera di trasferimento [del 9 ottobre 2017 ndr] non sono state spiegate al Lavoratore le ragioni tecnico organizzative che hanno dato origine al provvedimento».
Rimostranze che sono state accolte dal Giudice che, nell’ordinanza emessa l’11 gennaio, ribadisce i principi fondanti della 104 e smantella, pezzo dopo pezzo, le tesi della Cotral. Il provvedimento è stato disposto «in assenza del consenso del Lavoratore», è quanto si legge nel documento, «previsto dall’art. 33 comma 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104». Inoltre, «considerato che nella memoria difensiva la società resistente, esponendo le ragioni tecniche, organizzative e produttive non indicate nell’atto di trasferimento – in modo peraltro, ritenuto illegittimo da recente giurisprudenza della corte territoriale (cfr. C. Appello di Roma 5.5.2016, n. 1569) – ha sostenuto di potere derogare alla predetta norma di legge per la presenza di “incompatibilità ambientale” del dipendente». Detta «situazione», affonda l’ordinanza, non è stata «formulata innanzitutto in termini chiari e precisi una compiuta allegazione, essendo la memoria difensiva sul punto formulata in termini estremamente generici e vaghi e che, inoltre, di tale situazione non è stato fornito alcun oggettivo riscontro, né di natura documentale né attraverso l’articolazione di una prova testimoniale tendente a fornire la dimostrazione di circostanze di fatto ben contestualizzate nello spazio e nel tempo».
«Alla luce della condizione sanitaria in cui versa attualmente il ricorrente, che renderebbe oltremodo gravoso l’espletamento della prestazione lavorativa nelle sede di destinazione, incidendo in modo pregiudizievole e potenzialmente irreparabile sulla propria salute e sulle proprie condizioni di vita. Per Questo Motivo sospende l’efficacia del provvedimento provvisorio del ricorrente datato 15.09.2017 e per effetto ordina alla società resistente di riammetterlo in servizio presso il posto precedentemente occupato».
Il virtù della sentenza, la Cotral, con la nota del 17 gennaio, ha disposto il trasferimento del Lavoratore, «presso l’impianto di Rieti con decorrenza dal giorno successivo al ricevimento della presenza e/o comunque dalla cessazione delle cause che impediscono l’attività lavorativa». Precisando però che «il provvedimento non rappresenta acquiescenza alla decisione stessa, in ordine alla quale la Società si riserva ogni impugnazione consentita nei termini previsti dalla Legge».
«Ha vinto il diritto ma a mio avviso doveva prevalere la ragione», chiosa l’avvocato Francesca Rossi, «sarebbe bastato un po’ di buon senso, nei confronti di un lavoratore, stimato da tutti i colleghi e prossimo alla pensione, che la vita ha messo già a durissima prova, ma che ancora è pronto a timbrare il cartellino ogni mattina, purché non significhi rimetterci quel poco di salute che rimane». «L’ordinanza giunge in un momento storico importante», continua, «per i diversi lavoratori che, senza preavviso e senza consenso, l’Azienda ha trasferito a molti km di distanza dalla propria residenza. Che sono stati aggravati non solo di spese, ma di tanta fatica fisica, per le distanze da dover percorrere ogni giorno, nonostante la condizione di grave invalidità riconosciuta a loro o ad un proprio familiare convivente. Nei casi gravi, come quello di Rieti, il Giudice ha ravvisato l’urgenza e ha accolto totalmente la domanda di sospensione, prima che il lavoratore prendesse servizio nella sede comandata, così tutelando la salute del lavoratore, messa a rischio proprio dal datore di lavoro».
«Questo», attacca, infine, la Segreteria SULCT Lazio, «non è il primo ricorso che strappiamo in Tribunale, e non solo in materia di 104. Seguiamo con attenzione tutte quelle criticità che minano i Diritti dei dipendenti, nella Cotral come nelle altre aziende del TPL, sulle quali attendiamo ancora un riscontro dalle Regione Lazio. Ribadiamo un semplice concetto chiarificatore: la produttività e/o risanamento non possono pesare esclusivamente sulle spalle dei Lavoratori».