Gli attuali Dirigenti/Responsabili, dopo le esperienze maturate nei sindacati, anche Confederali, hanno ritenuto opportuno dar vita al SINDACATO UNITARIO LAVORATORI. Perché, in primis, non condividevano più il modo di fare di quelle realtà.
Una necessità, per il mondo del lavoro e per quanti si vogliono impegnare a fare sindacato a tutela dei diritti dei lavoratori.
Un modo di relazioni industriali, pragmatico, che lascia ai diretti interessati la possibilità di decidere in autonomia e senza vincoli ideologici o di sistema.
Nel corso degli anni, il nostro Sindacato è cresciuto non solo per numero di associati, ma anche per il numero di interventi e di risposte che siamo riusciti a dare ai lavoratori.
La consapevolezza che il modo di fare sindacato, ripartendo dai posti di lavoro, è la ricetta giusta per contribuire alla crescita costante della nostra Organizzazione.
Speriamo di poter continuare a crescere insieme a Te. Per iscriversi cliccare qui
Statuto
Art. 1
Il S.U.L. (Sindacato Unitario Lavoratori) è un’Organizzazione sindacale senza fini di lucro che promuove la libera associazione di lavoratori, dipendenti ed autonomi, di quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, dei precari o in cerca di prima occupazione, dei pensionati, degli studenti, degli inquilini e degli utenti e consumatori, organizzati nei luoghi di lavoro nelle diverse categorie e/o settori del mondo del lavoro.
Il S.U.L. (Sindacato Unitario Lavoratori) è l’organizzazione che raccoglie i lavoratori organizzati in rappresentanza delle categorie del mondo del lavoro.
Il presente articolo non è modificabile.
Il S.U.L. (Sindacato Unitario Lavoratori) ha sede in Roma.
Art. 2
Il Sindacato opera in piena autonomia da partiti e movimenti politici.
Il Sindacato, in quanto soggetto non a scopo di lucro:
a) fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) si obbliga a devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) si obbliga a redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Art. 3
Il Sindacato, salvaguardando i principi fondamentali che ne hanno determinato la costituzione, garantisce la piena libertà di azione e l’autonomia politica ed economica alle organizzazioni e categorie che lo compongono.
Quando una Organizzazione o Struttura intende aggregarsi federandosi al sindacato deve aderire per iscritto allo Statuto e presentare tale adesione al Coordinamento Nazionale che ha potere decisionale nel merito.
Tra le libertà riconosciute alle strutture territoriali e alle categorie rientra la possibilità di aggregazione con altri sindacati a condizione che non vengano snaturate le finalità e gli scopi e venga conservata la denominazione.
Ciascuna organizzazione e categoria costituente il Sindacato opera in base al presente statuto.
Art. 4
Le organizzazioni presenti hanno la piena autonomia strutturale e giuridica, decisionale nelle trattative e nelle vertenze, libere nella scelta dei propri rappresentanti e delegati a ciascun livello organizzativo.
Ogni settore trattante del sindacato sottopone all’approvazione dei lavoratori interessati gli accordi sottoscritti.
Art. 5
Organismi statutari
Gli organismi del sindacato si dividono in Organismi Generali, Nazionali di Comparto o Settore ed Organismi Territoriali.
Gli Organismi Generali sono:
Assemblea nazionale, Congresso nazionale, Coordinamento nazionale Generale e dei Comparti o Settori; Segreteria Nazionale ( a carattere esecutivo) Generale e di Comparto o Settore; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri.
In questi organismi sono rappresentate in maniera paritaria ma proporzionale tutte le categorie e strutture organizzate presenti nell’Organizzazione.
Tutte le decisioni vengono prese con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto presenti o all’unanimità (ove prevista dallo statuto).
Le modifiche al presente Statuto e al Regolamento Interno possono avvenire con la maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto.
L’art 1 – “denominazione” non può essere modificato.
Gli Organismi territoriali, che seguono le medesime regole del presente articolo, sono:
l’Assemblea Territoriale, Congresso Territoriale, Coordinamenti Regionali e/o Provinciali; le Segreterie Regionali e/o Provinciali.
Art. 6
L’Assemblea Nazionale e/o Territoriale
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea Nazionale e/o Territoriale tutti i lavoratori iscritti al Sindacato.
I delegati con diritto di voto saranno inviati dalle Strutture Territoriali organizzate secondo quanto previsto dall’apposito regolamento congressuale redatto dalle segreterie uscenti e fornito alle strutture territoriali competenti con almeno 7 giorni di anticipo in modo da poter valutare e /o proporre ad inizio lavori eventuali modifiche e/o integrazioni .
Riveste funzione consultiva sulla politica sindacale e di verifica del mandato congressuale.
Nel caso essa giudicasse negativamente l’operato della dirigenza sindacale (Coordinamento e/o Segreteria Nazionale o Territoriale), potrà richiedere l’effettuazione di un Congresso Straordinario con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto.
Art. 7
Il Congresso Nazionale e/o Territoriale.
Il Congresso è il massimo Organo di Direzione Politica. Definisce gli indirizzi generali del Sindacato ed elegge il Coordinamento.
Il Congresso è convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dal Coordinamento o, nei casi previsti, dall’Assemblea.
Rappresenta in modo paritario le Organizzazioni di categoria.
Ciascuna Organizzazione federata manderà i propri delegati secondo quanto previsto dall’apposito regolamento congressuale.
I congressi territoriali eleggono i delegati al congresso nazionale.
Art. 8
Coordinamento Nazionale e/o Territoriale
Rappresenta in modo paritario le Strutture di Categoria e le Organizzazioni. Ciascuna Organizzazione federata manderà i propri delegati secondo quanto previsto dall’apposito regolamento congressuale redatto dalle segreterie uscenti e fornito alle strutture territoriali competenti con almeno 7 giorni di anticipo in modo da poter valutare e /o proporre ad inizio lavori eventuali modifiche e/o integrazioni .
Sono compiti del Coordinamento:
a) attuare i mandati congressuali,
b) eleggere il Segretario responsabile legale e la Segreteria Nazionale e/o Territoriale, il Collegio di Garanzia e decidere sull’adesione o sulla costituzione di nuove strutture sindacali settoriali e/o territoriali e sull’ampliamento del numero dei membri del Coordinamento Nazionale;
c) emanare eventualmente il Regolamento Interno ed il Regolamento Congressuale;
d) indire l’Assemblea Nazionale;
e) definire e deliberare i programmi organizzativi, formativi ed informativi, la determinazione della quota sindacale di pertinenza, l’ammontare e la destinazione degli eventuali investimenti sociali e la ripartizione di eventuali fondi nazionali, la verifica periodica e l’approvazione del rendiconti economico e finanziario, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie fra le diverse strutture territoriali del Sindacato, la costituzione di Gruppi di lavoro o Commissioni di Lavoro interne al sindacato, eventuali intese unitarie con altri soggetti sindacali;
f) deliberare rispetto ad iniziative che possono implicare ripercussioni e responsabilità penali e/o civili per l’Organizzazione, su iniziative che possono recare grave ed evidente danno alla credibilità pubblica del Sindacato e rispetto ai comportamenti delle strutture e/o dei singoli membri che rivestono cariche all’interno dell’Organizzazione, che contrastino con lo Statuto o con norme e/o regolamenti interni;
g) elegge i componenti delle Commissioni Studio e Formazione sindacale;
h) ratifica il lavoro del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindaci revisori dei conti.
Art. 9
La Segreteria Nazionale e/o Territoriale
E’ eletta dal Coordinamento di riferimento al suo interno in base alle indicazioni delle strutture organizzate di categoria. Trasforma in indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e amministrative previste dal Coordinamento.
La Segreteria ha la tutela del patrimonio ed amministra le risorse rendendone conto al Coordinamento.
La Segreteria presenta al Coordinamento i rendiconti economici e finanziari del Sindacato, per la loro valutazione e approvazione.
Funziona in modo collegiale ed è costituita dal Segretario e Responsabile Legale, dai Componenti di Segreteria e dal Responsabile Amministrativo.
Il totale dei Componenti la Segreteria non può, salvo diverse esigenze, superare il numero di 5.
Art. 10
Responsabile Amministrativo e controllo economico
Il Responsabile Amministrativo, eletto nella Segreteria Nazionale e membro della stessa, presenta annualmente il rendiconto economico e finanziario alla Segreteria ed al Coordinamento.
Collabora con i responsabili amministrativi territoriali e insieme costituiscono il Collegio di Controllo amministrativo.
Le Strutture Territoriali e Locali dovranno versare le quote previste dal Regolamento interno, per finanziare l’operatività delle Strutture Nazionali Generale e di Categoria.
Art. 11
Sindaci e probiviri
I Probiviri valutano e decidono sugli eventuali ricorsi presentati dagli interessati, a seguito di decisione di provvedimenti disciplinari, singoli o collettivi, ratificati dal Coordinamento competente.
I Sindaci territorialmente competenti, hanno il compito di verificare periodicamente l’amministrazione e gli atti contabili delle entrate e delle uscite.
Sindaci e Probiviri sono eletti dai coordinamenti dei vari livelli nel numero di 3 membri a funzione e durano in carica fino al successivo congresso. Non possono essere membri del Coordinamento e in caso di dimissioni o cessazione saranno sostituiti dal Coordinamento competente.
Art. 12
Gli organismi territoriali sono:
– Segreteria Provinciale e Regionale
– Coordinamento Provinciale e Regionale
– Congresso Provinciale e Regionale
– Assemblea Provinciale e Regionale.
A livello territoriale il sindacato è rappresentato dalle strutture territoriali di ciascuna categoria.
Ove siano compresenti più categorie sarà obbligo delle Segreterie Territoriali autonome di coordinarsi in un coordinamento provinciale o regionale per iniziative sindacali comuni.
La titolarità degli art 28 legge 300/70 è di ciascuna Struttura Provinciale organizzata per categoria.
Le Strutture Regionali e Provinciale hanno il compito di attuare e dirigere la politica sindacale ed organizzativa nell’ambito regionale e provinciale con le stesse regole degli organismi previsti per il nazionale.
[Diritti riservati]